Il valore delle decisioni del laico popolo di Dio
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domenica 14 marzo 2010 18.04
Con il voto consultivo l'ordinamento giuridico della Chiesa esprime invece, per principio, sia pure con approssimazione ed efficacia diversa, la posizione di tutti gli altri fedeli (laici e chierici) chiamati strutturalmente a contribuire alla formulazione del giudizio di fede di coloro che hanno la responsabilità di esprimerlo come giudizio comune, vincolante per tutti [papa e collegio dei vescovi].
La differenza con l'istituto della teoria generale del diritto è data dal fatto che nella Chiesa il voto consultivo non dovrebbe tradurre (e di per sé non traduce) istituzionalmente una limitazione di potere, decisa da chi possiede il voto deliberativo, bensì una necessità inerente alla dinamica della comunione. Ciò dipende dal fatto che la chiesa particolare (per fare un solo esempio) non è costituita solo dal vescovo con il presbiterio, ma anche da una porzione di popolo di Dio.
Bisogna allora tener conto del fatto che il sacerdozio comune di tutti i fedeli è primario rispetto a quello ministeriale, nel senso che quest'ultimo esiste solo in funzione del primo, di cui perciò deve tener conto nella formazione del proprio giudizio, secondo modalità consultative che possono storicamente cambiare [
II voto consultivo dei laici non può essere equivocato come fa A. Acerbi, L'ecclesiologia sottesa alle istituzioni ecclesiali post-conciliari, in L'Ecclesiologia del Vaticano II, cit., 226-228, come semplice «aiuto» prestato ai ministri ordinati. La funzione del sacerdozio comune e del «sensus fidei» non è quella di aiutare il sacerdozio ministeriale, ma di esprimere la propria testimonianza e la propria opinione sulla fede e sulla disciplina ecclesiale].
Il rapporto di immanenza alla porzione di popolo di Dio, di cui è formata la chiesa particolare, è perciò costitutivo per il processo dal quale deve nascere il giudizio dottrinale e disciplinare del vescovo. In esso devono confluire il «sensus fidei» e i carismi di tutti i fedeli, il cui giudizio, se non è misurabile con i criteri matematici della maggioranza numerica, non si costituisce neppure in quanto giudizio comune valido per tutti, finché il vescovo non pronuncia la sua testimonianza e la sua parola.
Questo rapporto strutturale di immanenza del vescovo alla sua chiesa particolare può essere espresso istituzionalmente con l'istituto del voto consultivo, ma non coincide con esso, non solo perché esistono teoricamente e praticamente altre possibilità per manifestarlo, ma soprattutto perché non rappresenta un compromesso tra una prassi autoritaria ed una democratica, come avviene negli ordinamenti giuridici statuali.
Pur assumendo significati diversi (anche se rimane identico dal profilo formale), a seconda che sia esercitato dai presbiteri nei confronti del vescovo o dai laici nei confronti dei presbiteri e del vescovo, il voto consultivo assume una forza vincolante che gli deriva dalla natura intrinseca della comunione, determinata dal principio della immanenza reciproca degli elementi.
In quanto espressione giuridica possibile di una dinamica insita alla natura costituzionale della Chiesa, il voto consultivo acquista una valenza non molto dissimile da quella del voto deliberativo, sia perché esprime istituzionalmente un rapporto di reciprocità necessaria, sia perché non esprime una posizione giuridica di potere, ma una testimonianza di fede, la cui forza vincolante non può essere misurata e delimitata adeguatamente in termini giuridici. Infatti, la verità della fede può emergere con evidenza intrinsecamente vincolante anche dalla testimonianza di un semplice fedele, di cui i pastori devono tener conto, a meno di mancare in modo grave alla loro funzione ministeriale.
Eugenio Corecco, «Ontologia della sinodalità»,
in Antonio Autiero - Omar Carena (ed.), Pastor bonus in populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa,
Città Nuova, Roma 1990, 326-327.